Farmaci a scopo dimagrante. . . vietata la prescrizione (sentenza)

Ad Agosto il Ministro Lorenzin ha emanato un provvedimento che segue ad altri 2 decreti, dove bandisce la prescrizione di preparazioni magistrali a scopo dimagrante . . .

Farmaci a scopo dimagrante . . . proibiti!

La notizia è un po’ tecnica ma ci è sembrato doveroso segnalare questo importante provvedimento.
 Ad Agosto 2015 il Ministro Lorenzin ha emanato un  provvedimento che segue altri due decreti (decreto 20 maggio e decreto 27 luglio 2015), dopo segnalazione dell’AIFA, con i quali sono state bandite altre due sostanze utilizzate nelle preparazioni magistrali a scopo dimagrante: la fenilpropanolamina/norefedrina e la pseudoefedrina, Efedrina – Decreto 02 Dicembre 2015 del Ministero della Salute.
I provvedimenti di Maggio e Luglio riportavano:
 “E’  fatto  divieto  ai  medici  di   prescrivere   preparazioni magistrali     contenenti     il     principio      attivo      della fenilpropanolamina/norefedrina   e   ai   farmacisti   di    eseguire preparazioni magistrali contenenti il predetto principio attivo. Il presente decreto e’ pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua Pubblicazione”.

Il decreto di Agosto 2015 è stato adottato su impulso dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), che ha trasmesso al Ministero segnalazioni di sospetta reazione avversa della Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Come riportato nel testo ufficiale, dalla segnalazione dell’AIFA è emerso che le preparazioni magistrali contenenti i citati principi attivi singolarmente, ma più spesso in associazione combinata tra di loro, quando utilizzati a scopo dimagrante, hanno un rapporto beneficio-rischio estremamente sfavorevole e possono essere pericolose per i soggetti che ne fanno uso.
Sono quindi vietate le preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti i principi attivi:

  • clorazepato
  • triac
  • fluoxetina
  • furosemide
  • metformina
  • bupropione
  • topiramato
Di queste sostanze, autorizzate singolarmente per diverse indicazioni terapeutiche (come: trattamento di ansia, depressione, diabete, ipertensione e epilessia) viene spesso fatto un abuso, utilizzando varie associazioni, per finalità meramente estetiche.
Il rischio che insorgano reazioni avverse aumenta, poi, in relazione al numero di principi attivi associati nella preparazione che possono causare anche disturbi psichiatrici e reazioni a carico del sistema cardiovascolare. A ciò si aggiunge che tali combinazioni non sono mai state studiate secondo sperimentazioni cliniche regolari, risultano sprovviste di foglietto illustrativo e scheda tecnica a cui il paziente possa fare riferimento per informarsi sulle caratteristiche del prodotto e che la documentazione disponibile sui singoli principi attivi non garantisce la sicurezza degli stessi, quando sono somministrati in associazione tra loro. È noto altresì che le reazione avverse da preparazioni magistrali sono meno segnalate di quelle dei farmaci.
 
Due i divieti introdotti dal decreto:

1.    medici e farmacisti non potranno rispettivamente prescrivere e allestire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti i principi attivi vietati, usati singolarmente o in combinazione associata tra loro

2.    non potranno, inoltre, essere prescritte o allestite preparazioni magistrali che, a prescindere dall’obiettivo terapeutico perseguito, contengano i predetti principi attivi in combinazione associata. 
Al fine di evitare comportamenti elusivi finalizzati all’assunzione contestuale di più principi attivi, viene inoltre proibito a medici e farmacisti di prescrivere o allestire per il medesimo paziente più preparazioni magistrali singole, contenenti ciascuna uno dei principi attivi segnalati.

 
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